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Assegno unico universale da Marzo 2022

ven, 4 mar 2022

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per ifigli è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori (salvo eccezioni). L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

Tuttavia, l’importo è commisurato all’ISEE; nel caso in cui non si volesse presentare l’ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’introduzione dell’assegno Unico Universale comporta che dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti integralmente dall’assegno unico.

Per poter percepire l’assegno unico già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con sollecitudine.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30.06 di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda è presentata all’INPS, sia presso gli sportelli dell’Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

L’Assegno Unico e Universale è stato introdotto dal D. Lgs. 21.12.2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021. L’importo sarà variabile in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare. La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e l’erogazione avverrà mediante accredito su conto corrente ovvero mediante bonifico domiciliato.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità.

In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda (art. 46 D.P.R. 445/2000) dal richiedente l’assegno.

Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni, si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione a prescindere che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo. La convivenza, infatti non è un requisito necessario per beneficiare dell’AUU.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario (si veda par. 7 della circolare Inps n. 171/2014).

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli artt. da 2 a 5 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’art. 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

La domanda può essere presentata, dal sito Inps ovvero mediante contact center o patronato, dal 1 gennaio 2022 da uno dei 2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. La domanda può essere presentata dal tutore o dal figlio maggiorenne.

I pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 l’assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno 2022, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;

per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età nè condizioni;

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui: il beneficio spetta in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25.05.2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

Più in particolare, la circolare Inps n. 23/2022 ha precisato che deve essere accertata la frequenza o l’iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore; a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico; a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Su periore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF; a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF; a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, ma: nel caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%; nel caso di nomina di un tutore o di affidatario, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido.

La circolare Inps n. 23/2022 ha chiarito che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento).

I figli maggiorenni possono, inoltre, presentare la domanda in sostituzione dei genitori secondo le modalità previste e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Nella definizione del nucleo familiare di riferimento sono compresi entrambi i genitori, ovvero un solo genitore (se vedovo o nel caso in cui l’altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio o sia stato allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento).

Ai fini dell’applicazione dell’assegno unico universale, si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia: separato; divorziato; non convivente.

In questo caso l’importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al decreto istitutivo dell’assegno in corrispondenza della soglia di ISEE.

Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).

In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.

In caso di richiesta del reddito di cittadinanza o di prestazioni rivolte a minorenni, il D.P.C.M. 159/2013 prevede che il genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l’altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;

b) ha figli con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;

c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario;

d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l’estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda - e per tutta la durata del beneficio - il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;

- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni (artt. 11, 12, 13 Tuir) ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento;

- sia residente e domiciliato in Italia; attualmente, la disciplina del nuovo assegno trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE;

- sia o sia stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale: al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo deter- minato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

Più precisamente, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;

- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;

- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;

- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’art. 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.

Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

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